Parti private:
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consulenze tecniche nell'interesse dell'imputato o della parte offesa e
partecipazione ad operazioni peritali
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assistenza alla persona sottoposta alle indagini durante gli atti di P.G. e
partecipazione agli accertamenti tecnici non ripetibili
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attività di supporto alle indagini difensive
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consulenze tecniche in sede civile per attore o convenuto
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attività di consulenza per la definizione extra-giudiziaria delle controversie
Pubblico Ministero: la consulenza "computer forensic" può risolvere
problematiche che i magistrati requirenti si trovano ad affrontare sia durante
le indagini preliminari che in fase dibattimentale, con riguardo alla raccolta,
selezione ed efficacia degli elementi probatori. L'utilizzo delle
procedure descritte
rende possibile:
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la ripetibilità dell'accertamento tecnico, anche
da parte di eventuali consulenti dell'indagato, utilizzando l'immagine "forensic"
o una sua copia
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la minimizzazione dell'impatto degli atti di
indagine sull'ordinaria attività delle persone fisiche, aziende o enti presso cui si trova il
materiale da acquisire, in quanto, laddove il sequestro non sia necessario
per altri motivi, si evita l'asportazione fisica dei supporti di memorizzazione,
utilizzando lo strumento dell'ispezione di cui agli artt. 244 e segg. c.p.p.
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la velocizzazione delle indagini preliminari e lo snellimento degli adempimenti
connessi al procedimento
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l'annullamento dei rischi di danneggiamento connessi alla custodia degli
apparati hardware e quindi di eventuali richieste di risarcimento
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il miglioramento del rapporto costi/benefici dell'attività investigativa.
Giudice (penale e civile): la perizia informatica eseguita con tali
procedure, oltre a garantire l'imparzialità e la correttezza tecnica, permette
ridurre al minimo la sospensione del processo grazie anche al rispetto dei
termini concessi e alla presenza in udienza per l'esame.
Polizia Giudiziaria: la conoscenza delle esigenze operative in sede di
intervento, nel rispetto delle norme procedurali, rende la nostra attività un
valido ausilio alle indagini, consentendo sin dai primi atti il mantenimento
della genuinità della prova digitale, per sua natura facilmente alterabile in
assenza delle dovute precauzioni.